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I poteri della Repubblica

Riccardo Bruno di Riccardo Bruno
1 Dicembre 2023
in L'editoriale
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La Costituzione repubblicana esprime innanzitutto un tema concettuale per il quale il potere è semplicemente del popolo. Anche il lettore più distratto si accorgerà facilmente che il termine “potere” nel testo non esiste. Esiste solo il termine “sovranità” e una volta soltanto all’articolo 1, “La sovranità appartiene al popolo”. Non c’è un uso della parola potere principalmente per il significato assunto nell’800 con “potenza”, “volontà di potenza”, e per quello del settecento, per cui la Repubblica è essenzialmente contro potere. La Costituzione del 1948 si preoccupa quindi di definire un esercizio della sovranità, non di un qualche potere che se individuato infrangerebbe il suo stesso dispositivo fondamentale, per il quale la sovranità popolare si esercita “nelle forme e nei limiti” della Costituzione stessa.

La Costituzione Repubblicana prevede una funzione legislativa come esclusiva prerogativa, con una sola eccezione temporanea articoli 76, del Parlamento, articolo 70, che ha il compito di regolare la vita dei cittadini. Il governo ha semplicemente “l’iniziativa”, articolo 71, di presentarle tale iniziative. Il testo costituzionale è molto attento a non prescrivere nemmeno nessuna formula di attuazione delle leggi. “Il presidente del Consiglio dirige la politica del governo e ne è responsabile”, articolo ’95. In altre parole, se il presidente del Consiglio durante il suo mandato, decide di baloccarsi come meglio crede, nulla glielo impedisce, purché poi ne risponda all’elettorato. A rigori il capo dello Stato non ha attribuito nessun potere, ha solo delle “funzioni”, articolo 86, Quando si legge come pure in questi giorni ,che la proposta del premierato lede i poteri del capo dello Stato o li riduce, significa che ci siamo di molto allontanati dal testo originale della Carta. Per la verità il solo uso della parola premier, così ricorrente, per indicare il presidente del Consiglio è sufficiente a strappare in maniera rovinosa tutti i delicati equilibri del tessuto costituzionale. Fa specie poi che il Pd in particolare lamenti la riduzione dei poteri del Capo dello Stato dal momento che nel suo progetto di riforma del 2008, il senatore Ceccanti può darne testimonianza, il capo dello Stato diventava una specie di gran ciambellano.

Il capo dello Stato è invece nella Repubblica italiana, per la sua modalità di elezione, il garante dell’Unità nazionale e se quindi si compromettono le funzioni a cui è adibito, si compromette questa e non i poteri del capo dello Stato che in teoria non esistono. Poi si può benissimo decidere che l’Unità nazionale venga garantita da qualche istituzione altra, bisogna solo chiedersi se può mai riuscirvi il governo a dare tale garanzia. Nel tal caso il semplice premierato non basterebbe, servirebbe l’elezione diretta del presidente della Repubblica, come avviene nelle altre democrazie occidentali. Dove c’è un premier infatti, in Inghilterra sostanzialmente, c’è una monarchia. Israele che ha un premier eletto ed un presidente di garanzia non eletto, danza su un burrone.

Nessuna democrazia ha poi un presidente del consiglio eletto che può essere sostituito da uno non eletto a mandato in corso, e persino senza un voto del parlamento. I paesi che sostituiscono il premier, l’Inghilterra, non lo eleggono direttamente, votano il partito. Anche sui partiti andrebbe fatta una minima riflessione. In monarchia hanno un capo. Pitt era il capo del campo conservatore inglese, ed il campo conservatore era rappresentato interamente da Pitt. Morto Pitt, il patito conservatore quasi portò alla rovina l’Inghilterra, perché Pitt era diventato insostituibile. In Repubblica vige per i partiti un semplice segretario, ovvero un interprete della sensibilità del partito che dovrebbe essere collocato sopra di lui, in quanto soggetto plurale. Nulla impedisce di ricercare la stabilità politica per legge costituzionale. Resta il fato che la stabilità e l’autorevolezza non sono nemmeno contemplate nel sistema costituzionale predisposto ed ancora vigente, per la semplice ragione che i costituenti, erano convinti che solo l’azione politica capace di perseguire l’interesse nazionale sia in grado di fornire tali qualità. Altrimenti tanto varrebbe lasciar perdere le riforme costituzionali e andare in giro per strada indossando medaglie e pennacchi.

Demaine de Vizille, Museè de la Révolution Française

Tags: costituzionepresdiente
Riccardo Bruno

Riccardo Bruno

Riccardo Bruno si è laureato in Storia della Filosofia presso l'Università di Roma La Sapienza nel 1988. Dal 1987 al 1989 collabora all'Ufficio esteri del PRI diretto dall'onorevole Vittorio Olcese. Dal 1994 è capo ufficio stampa del PRI, dal 1995 giornalista professionista iscritto alla stampa parlamentare. Nel 1999 è capo redattore de La Voce Repubblicana. È stato poi editorialista per il Foglio di Giuliano Ferrara e l'Indipendente di Vittorio Feltri. Dal 2019 è prima vice direttore de La Voce Repubblicana e poi direttore politico

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