La Repubblica italiana dispone di una Costituzione formale, che comporta principi, articoli, disposizioni, tali da dover essere osservate scrupolosamente. Non ci sono deroghe al rispetto della Costituzione repubblicana, la credibilità stessa delle istituzioni che la rappresentano, dipende dal suo rigoroso adempimento, per cui non è ammissibile una presunta “costituzione materiale” che si contrappone alla costituzione formale. Mai esistesse, cesserebbe di esistere la Repubblica che è sottoposta alla legge, come la legge ai principi che la ispirano, stabiliti dalla Costituzione. Per questa ragione la Costituzione prevede la possibilità di venir riformata, proprio per evitare che la lettera formale resti meramente vuota rispetto ala realtà quotidiana. E’ una linea di confine molto delicata che tutte le cariche dello Stato sono tenute ad osservare attraverso IL giuramento a cui sono sottoposte proprio nell’adempimento dei doveri preposti dalla Costituzione stessa, altrimenti, il giuramento sarebbe vano e si andrebbe ad un passo dall’eversione. Si affermasse una costituzione materiale diversa da quella formale, la Repubblica sarebbe bella che morta e la legalità repubblicana, soppressa.
Da notare che l’Assemblea costituente del 1948, non definisce e non dispone di nessun potere, si preoccupa invece di stabilire un preciso principio per cui la “sovranità appartiene al popolo”, articolo 1, secondo comma. Ne consegue che il presidente della Repubblica dispone di semplici funzioni stabilite del Parlamento che scrive le leggi ed il governo sia solo il servo, l’esecutore, dei voleri del Parlamento, così come il presidente del Consiglio non è altro che un primus inter pares. Infatti tutti i cittadini hanno gli stessi diritti e doveri, come stabilisce la Prima parte della Costituzione, inclusi coloro che sono al governo o alla guida delle istituzioni, di cui aumentano solo la responsabilità. Il capo dello Stato, che pure è privo di responsabilità alcuna, è chiamato strettamente ad esercitare le “funzioni” che la Carta costituzionale gli riserva e quelle soltanto. Se invece ne abusasse o anche se le alterasse, la Costituzione stessa prevede di sottoporlo ad un procedimento di accusa in Parlamento. Vi sarebbe da discutere se definire le funzioni costituzionali “poteri”, sia una semplificazione del testo, o già una contraffazione dello stesso.
Proporre di correggere i presunti poteri del capo dello Stato, aumentando quelli del presidente del Consiglio, significa voler riformare profondamente la costituzione repubblicana, cosa che una forza politica può anche perseguire ma certo non attraverso gli uomini posti al vertice delle istituzioni. Le forze politiche che non hanno sottoscritto la Costituzione del 1948 sono sempre state smaniose di aggiornarla più alle loro esigenze che a quelle del paese, e quali danni o quali fallimenti abbiano incontrato, la loro iniziativa è sempre stata legittima, anche quando controproducente, come quella di un governo in carica che chiede una riforma per darsi l’autorità e la stabilità di cui è privo politicamente. Un presidente delle Camere invece non può esprimersi a favore di qualsivoglia riforma sino a quando le Camere stesse non hanno espresso il loro parere. Se le Camere sono contrarie alla riforma, il presidente si sottomette, se favorevoli la sostiene. Fino al momento in cui non si sono pronunciate, farebbe bene a tacere. Poi, ci mancherebbe, un presidente, può perfettamente sentirsi libero di sostenere le sue opinioni, ma se le Camere dovessero contraddirlo in sede di votazione, farebbe meglio a pensare seriamente se sia il caso di continuare a svolgere il suo ruolo, così come dovrebbe interrogarsi sulle sue dimissioni, qualsiasi carica istituzionale costretta ad inseguire una presunta costituzione materiale, invece di rispettare pienamente la sola formale vigente.







