Pierre Zanin della Direzione nazionale ci ha inviato il seguente articolo
31 dicembre 2025 nel Comune di Venezia risiedevano 9.483 persone con cittadinanza del Bangladesh, pari al 23,7% dei 43.255 residenti stranieri, mentre lo stesso Comune stimava che circa 22.000 cittadini di origine bangladese risiedono in città. Nel solo 2024, a Venezia, hanno acquisito la cittadinanza italiana 494 persone di origine bangladese, circa un terzo delle 1.660 nuove cittadinanze concesse dalle autorità italiane. La comunità di origine bengalese è dunque oggi una componente significativa e stabilmente insediata della società veneziana. Il progetto per una nuova moschea in via Giustizia a Mestre, promosso dalla comunità bengalese, prevede un edificio da 10 milioni di euro su un’area di 7.840 mq. L’opera, pensata per accogliere fino a 1.500 persone, prevede una struttura alta al massimo 20 metri senza cupole né minareti, finanziata tramite donazioni tra fedeli.
La Costituzione tutela la libertà di culto, le amministrazioni devono garantire il rispetto delle regole urbanistiche. E la storia della Serenissima insegna a guardare al mondo musulmano con pragmatismo, non con pregiudizio ideologico.
Il progetto per la realizzazione di una moschea a Mestre, già al centro di aspre polemiche durante le recenti elezioni comunali, vinte da una coalizione di centrodestra sostenuta anche dal Pri, compie un passo avanti.
Nei giorni scorsi, infatti, la comunità bengalese che vive nella terraferma veneziana ha sottoscritto a Monfalcone l’atto notarile con cui diventa proprietaria di un terreno in via Giustizia. Si tratta di un’area periferica oggi degradata nella quale la comunità intende realizzare un complesso destinato al culto e ad altre attività sociali e di servizio. Sul progetto, che prevede una struttura di grandi dimensioni e un significativo investimento economico, dovrà ora esprimersi il Comune di Venezia, guidato dal nuovo sindaco Simone Venturini.
È una vicenda che riguarda Venezia, ma che va ben oltre la città e i suoi animati schieramenti locali. Tocca infatti principi e regole che interessano l’intero Paese e sui quali riteniamo necessario intervenire con un approccio razionale e costruttivo.
Partiamo da un punto che dovrebbe essere fuori discussione: la Costituzione della Repubblica tutela la libertà religiosa e il diritto di esercitare il culto.
Sono particolarmente rilevanti gli articoli 3, 8, 19 e 20 della Costituzione. L’articolo 3 vieta ogni discriminazione fondata, tra l’altro, sulla religione. L’articolo 8 stabilisce che “tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge” e riconosce alle confessioni diverse da quella cattolica il diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, purché non contrastino con l’ordinamento italiano. L’articolo 19 è ancora più diretto: garantisce a tutti il diritto di professare liberamente la propria fede, individualmente o associati, e di esercitarne il culto anche in pubblico, con il solo limite costituzionale dei riti contrari al buon costume. È un principio fondamentale della nostra democrazia.
Non esiste, dunque, un particolare “diritto islamico” al culto. Esiste un diritto costituzionale alla libertà religiosa, del quale i cittadini musulmani sono titolari esattamente come i cattolici, gli ebrei, gli ortodossi, i valdesi e tutti coloro che professano altre religioni. Questa è la prima regola di uno Stato laico: la Repubblica non sceglie la religione dei propri cittadini e non attribuisce diritti diversi sulla base della loro fede.
C’è poi un secondo punto che è bene chiarire. L’articolo 8 della Costituzione prevede che i rapporti dello Stato con le confessioni religiose diverse dalla cattolica possano essere regolati mediante apposite intese. Ma l’intesa non è la condizione per esercitare la libertà religiosa.
La Corte costituzionale lo ha affermato con chiarezza: la libertà religiosa non può essere subordinata alla stipulazione di un’intesa con lo Stato e la libertà di culto deve essere garantita anche alle confessioni che non abbiano concluso un’intesa. È quanto emerge, tra l’altro, dalla sentenza n. 67 del 2017 e dalla giurisprudenza in essa richiamata. Per le confessioni prive di intesa resta, inoltre, il quadro generale della legge n. 1159 del 1929 sui cosiddetti “culti ammessi”, il cui articolo 1 stabilisce la libertà dell’esercizio, anche pubblico, dei culti diversi dalla religione cattolica, nei limiti previsti dalla legge.
Il punto, dunque, è semplice: il fatto che l’Islam non abbia un’intesa con lo Stato italiano non può essere utilizzato come argomento per negare la libertà di culto o, di per sé, per impedire la realizzazione di un luogo di culto.
Ma c’è anche il rovescio della medaglia. La libertà di culto non esonera nessuno dal rispetto delle leggi. Una moschea, come qualsiasi altro grande luogo di aggregazione, deve rispettare le norme urbanistiche ed edilizie, quelle relative alla sicurezza, alla viabilità, ai parcheggi, alla capienza, all’igiene e all’agibilità. E vale anche la proposizione inversa: le norme urbanistiche non possono essere utilizzate surrettiziamente per impedire l’insediamento di una determinata confessione religiosa.
Anche su questo punto la Corte costituzionale ha sviluppato una giurisprudenza molto chiara. Nel 2019, con la sentenza n. 254, ha dichiarato incostituzionale una parte della disciplina regionale lombarda che subordinava l’insediamento dei nuovi luoghi di culto alla preventiva approvazione del Piano per le attrezzature religiose. La Corte ha distinto il legittimo esercizio della pianificazione urbanistica dal suo eventuale utilizzo come strumento per ostacolare l’esercizio della libertà religiosa. E già nel 2017, con la sentenza n. 67, aveva esaminato la normativa regionale veneta sui luoghi di culto, riconoscendo la possibilità per Regione e Comuni di stabilire criteri urbanistici per le attrezzature religiose, ma ribadendo che tali criteri devono essere applicati senza discriminazioni tra confessioni.
Il principio che ne deriva è molto semplice: il Comune deve governare il territorio, non giudicare la fede dei cittadini. Il Comune di Venezia ha quindi pieno diritto, e anzi il dovere, di verificare se il progetto di via Giustizia sia urbanisticamente sostenibile e conforme alle norme vigenti. Non può però trasformare quella verifica in un giudizio sulla legittimità o sull’opportunità della religione professata dai suoi promotori. Il punto sul quale il sindaco Venturini e l’amministrazione comunale dovranno pronunciarsi, pertanto, non è se una moschea sia “gradita” o “sgradita”. Dovranno verificare quale sia la destinazione urbanistica dell’area e se il progetto concreto rispetti integralmente la disciplina applicabile. È questo il terreno sul quale dovrebbe svolgersi il confronto.
C’è, tuttavia, una terza questione che non può essere trascurata: l’integrazione. Una struttura destinata ad accogliere un numero elevato di persone non è soltanto un luogo nel quale si prega. È anche una grande infrastruttura sociale: genera flussi di persone, relazioni, attività associative e culturali, rapporti con le istituzioni e inevitabili ricadute sul quartiere.
Per questo riteniamo che il Comune debba chiedere, insieme alla piena conformità urbanistica del progetto, un interlocutore giuridicamente identificabile, bilanci trasparenti, tracciabilità dei finanziamenti, precise responsabilità nella gestione, rispetto dell’ordinamento italiano e piena collaborazione con le autorità pubbliche. Non si tratta di introdurre condizioni speciali per i musulmani. Al contrario: sono criteri di buona amministrazione che dovrebbero valere per qualsiasi grande struttura religiosa o associativa. La libertà religiosa deve accompagnarsi alla responsabilità di chi la esercita.
C’è infine una ragione particolare per cui questa discussione dovrebbe essere affrontata a Venezia con equilibrio e senza semplificazioni ideologiche.
La storia della Serenissima è attraversata per secoli da rapporti con il mondo musulmano e, in particolare, con l’Impero ottomano: guerre, certamente, ma anche commerci, trattati, ambascerie, negoziati e rapporti economici. Venezia non fu ingenua nei confronti della Sublime Porta. Fu pragmatica. La Repubblica seppe distinguere gli interessi commerciali, la sicurezza, gli equilibri geopolitici e la propria identità religiosa, senza ridurre il rapporto con il mondo musulmano a una permanente contrapposizione confessionale. Il Fondaco dei Turchi, ancora oggi nel cuore della città, rappresenta quasi fisicamente questa storia. Non è una lezione di apertura indiscriminata quanto, piuttosto di realismo politico: la Serenissima seppe difendere i propri interessi senza trasformare ogni rapporto con il mondo musulmano in una questione ideologica o religiosa. È un atteggiamento che, a nostro avviso, conserva una sua attualità.
La vicenda della moschea di via Giustizia, dunque, va oltre i confini di Venezia.
Lo Stato non deve chiedere a un cittadino in quale Dio creda. Deve chiedergli se rispetta la legge. La libertà religiosa non è una concessione della maggioranza alla minoranza: è un diritto costituzionale. Ma proprio perché è un diritto costituzionale, deve essere esercitato nel rispetto dell’ordinamento della Repubblica. Per questo non abbiamo bisogno né di una crociata contro la moschea né di un atteggiamento acritico nei suoi confronti.
Abbiamo bisogno di una Repubblica laica, che garantisca a tutti la libertà di culto e, nello stesso tempo, faccia rispettare a tutti, senza eccezioni, le proprie leggi. È questa, a nostro avviso, la posizione più coerente con la nostra cultura laica, mazziniana, liberaldemocratica e repubblicana: libertà religiosa, uguaglianza davanti alla legge, responsabilità, trasparenza e rispetto delle regole.
Né pregiudizi né privilegi: la libertà per tutti, la legge per tutti.







